Altes Consulting

La sicurezza sul lavoro, un problema purtroppo sempre attuale ed in primo piano sulle cronache, rivolgersi ad Altes Consulting é il primo passo per migliorare la sicurezza nella propria azienda e dei propri collaboratori.

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Nel mese di novembre, dicembre 2011 e gennaio 2012 si terranno in Domodossola vari corsi di formazione e di aggiornamento (RSPP Datore di lavoro / RLS / Incaricato Antincendio / Videoterminalisti / informazione e formazione generale / Dispostitivi di Protezione Individuale, etc).

Maggiori informazioni su corsi (programma e scheda di iscrizione) sono reperibili nell'Area Download oppure sul sito: www.aifos.eu (dalla Home Page / Home / mappa dei corsi).

 

Se siete interessati a qualsiasi tipologia di corso (antincendio, RSPP, RLS, VDT, ecc) mandate una mail all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e - senza impegno - riceverete tutte le informazioni necessarie.

Altes Consulting è disponibile anche ad organizzare corsi di formazione presso la sede del cliente (compatibilmente con la disponibilità di locali adeguati).

 

 

Altes Consultig è un  C.F.A. - Centro di Formazione

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Newsflash

Ministero del lavoro

Nota 11 novembre 2010, prot. n. 23200

Oggetto: Richiesta parere in materia di formazione dei datori di lavoro

 

 

 

In riferimento alla richiesta inoltrata con la nota sopracitata e sollecitata con nota n. 13168/CZ/E del 20.10.2010, acquisito il parere della Direzione generale per l’Attività ispettiva, si comunica quanto segue.

 

L’art. 34, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008 come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 106/2009, rimanda ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per stabilire i contenuti e le articolazioni dei corsi di formazione di datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

 

Inoltre, la stessa norma stabilisce che in assenza di detto accordo la formazione effettuata, ai sensi dell’art. 3 del Dm 16.1.1997 (G.U. n. 27 del 3.2.1997), è da ritenersi valida.

 

Tutto ciò premesso, poiché l’articolo 3 del decreto ministeriale sopra richiamato, non individua le caratteristiche dei soggetti formatori, ne consegue che tali funzioni possono essere svolte dal consulente del lavoro.

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